STATUTO - Associazione del Punto Zero

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ATTO COSTITUITIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L ‘anno 2020 il mese di Marzo il giorno 01/03/2020 in località Montesilvano in via Cavallotti 14, sono presenti i seguenti signori:

  • ALEX SICHETTI nato a Atri (TE) il 23.11.1995, residente a Collecorvino in via Pescara 8 codice fiscale SCHLXA95S23A488U
  • LORIS SICHETTI nato a Atri (TE) il 20.06.1990, residente Collecorvino (PE) in via Pescara n. 8 codice fiscale SCCLRS90H20A488D
  • TIZIANA VIGNOLA nata a Todi (PG) il 12.07.1962, residente a Narni (TR) in Strada Fiaiola n. 40/A codice fiscale VGNTZN62L52L188E
  • SANDRO LISTANTI nato a Terni (TR) il 08.12.1959, residente a Narni (TR) in Strada Fiaiola n. 40/A codice fiscale LSTSDR59T08L117G
  • MARIA VITTORIA PIERALISI nata a Roma (RM) il 16.02.1969, residente a Fiano Romano (RM) in via Viale Cortina d’Ampezzo 204 codice fiscale PRLMVT69B66H501A
  • RENZA BELLINI nata a Bologna (BO) il 14.10.1958, residente a Monte San Pietro (BO) in via Guarino Venturi n. 2 codice fiscale BLLRNZ58R54A944Y
  • SARA OUARCHI nata in Marocco (EE) il 15.12.1988, residente a Collecorvino in Via Pescara 1 codice fiscale RCHSRA88T55Z330S

 

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1   

E’ costituito fra i soci presenti, ai sensi della L.383/2000 e succ. modif. e integr. e del D.Lgs. 17/2017 succ. modif. e integr. (Codice del Terzo Settore o CTS), l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Associazione Del Punto Zero Associazione di Promozione Sociale” potendo usare l’acronimo “APS” in luogo delle parole “Associazione di Promozione Sociale”

ARTICOLO 2   

L’ APS ha sede legale in Via Cavallotti 14, Montesilvano 65015 (Pe)

ARTICOLO 3

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 4

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa, di cui alla lettera d) dell’art. 5 del CTS.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell’art. 5 del CTS;

Organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell’art. 5 del CTS);

Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’ art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) dell’art. 5 del CTS;

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) dell’art. 5 del CTS;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

ARTICOLO 5   

L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ARTICOLO 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, l’Organo di amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Sig. LORIS SICHETTI

Vice Presidente: Sig. ALEX SICHETTI

Segretario/tesoriere: Sig. OUARCHI SARA

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

È parte integrante del presente atto lo statuto di seguito esposto, composto da 27 articoli.

 

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Associazione Del Punto Zero Associazione di Promozione Socialeassume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha sede legale in Via Cavallotti 14 nel Comune di Montesilvano (PE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ARTICOLO 2 – D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS)

L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 3 – Finalità e attività

L’Associazione ha lo scopo di convogliare le conoscenze dell’uomo in un unico posto, promuovere l’unione e le sinergie fra le persone al fine di aumentare la consapevolezza sulla propria natura, offrendo prevalentemente a soci, familiari e conviventi ogni strumento materiale o immateriale, formativi e non per raggiungere libertà e consapevolezza del proprio io. Il focus delle attività proposte è la conoscenza di noi stessi e di tutto l’Universo, nella consapevolezza che il pensiero del cuore è la fonte di tutto, con l’intento di comprendere sempre di più chi siamo grazie al lavoro personale e di gruppo, contribuendo attivamente al cambiamento mondiale in atto.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa, di cui alla lettera d) dell’art. 5 del CTS.
  2. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell’art. 5 del CTS;
  3. Organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell’art. 5 del CTS);
  4. Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’ art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) dell’art. 5 del CTS;
  5. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) dell’art. 5 del CTS;

Nell’ambito delle predette attività l’Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

  • Corsi e altri percorsi formativi a favore di appassionati ed operatori olistico e di tutte le persone interessate ad una cultura alternativa in tema di crescita personale, sviluppo propri talenti, studio dell’energia e fisica quantistica, sviluppo dei poteri umani (telepatia, chiaroveggenza, intuizione, sviluppo memoria ecc.), tecniche di autopromozione, linguaggio dell’ inconscio (sogni lucidi, Obe, Test kinesiologici, origine conflitti, comunicazione verbale analogica , autoipnosi, guarigione spirituale, grafologia, genealogia), rimedi omeopatici, yoga integrato e di Mudra, Hoponopon, Coaching, alimentazione alternativa (pranica, cibi elettrici), numerologia e simboli, tecnica di costruzione dei dispositivi psicotronici, meditazione, mindfunless, chakra, cromoterapia, elettroterapia, astrologia evolutiva, cristalloterapia, scienza delle intenzioni, radionica, radioestesia, anatomia sottile e cabala nella medicina spirituale, tecniche di guarigione con microorganismi.
  • Percorsi collettivi ed individuali di ricerca e sviluppo di software e tecnologie che si basano sull’ energia “Orgonica“, finalizzate all’autosufficienza energetica, anche mediante lo studio dell’elettricità e sue derivazioni.
  • Approfondimenti, convegni, manifestazioni, tavole rotonde finalizzate alla promozione e diffusione dei temi trattati dall’Associazione, della pace, della libertà individuale e dei popoli, anche mediante messaggi e/o iniziative social/web, pubblicazioni, gratuite o a pagamento, a favore degli associati, la creazione di una rete di centri di affiliazione e/o sedi secondarie, l’organizzazione viaggi di gruppo divulgativi.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

ARTICOLO 4 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo a cura del Consiglio Direttivo, un Bilancio di esercizio annuale ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ARTICOLO 5 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

  • Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • Eccedenze degli esercizi annuali;
  • Erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
  • Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci;
  • Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • Proventi da Convenzioni con PA
  • Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  • Contributi pubblici e privati, fondi europei;
  • Erogazioni liberali;
  • Raccolte fondi;

Il Consiglio Direttivo può istituire l’obbligo di un fondo di riserva il cui utilizzo sarà vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. In questo caso il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’ARTICOLO 3.

ARTICOLO 6 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ARTICOLO 7 – Bilancio annuale

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora ne ricorra l’obbligo, il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 9 – Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – I soci

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore.

E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al/la nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale CSEN APS e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.  Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ARTICOLO 11 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

a)      Frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

b)      Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;

c)      Discutere e approvare i rendiconti;

d)      Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;

e)      Approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti;

f)       Voto in Assemblea. Tale diritto spetta ai soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

I soci dell’Associazione hanno il dovere di:

  1. Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
  2. Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;
  3. Mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  4. Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione, se istituiti, oppure all’Assemblea dei soci;
  5. Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale di cui alla lettera h) rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 12 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

  1. Decesso;
  2. Scioglimento dell’Associazione;
  3. Mancato pagamento della quota associativa annuale;
  4. Dimissioni o recesso, mediante istanza da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
  5. Rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
  6. Espulsione o radiazione.

In merito alla lettera f) del presente articolo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, I motivi a base del provvedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

  • Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 13 – (Qualità di volontario)

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento quando adottato dall’Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, dalla data di piena operatività della Riforma del Terzo Settore. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 14 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di Controllo
  • Revisore Legale

ARTICOLO 15 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Le assemblee Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio a mezzo telefono o social network, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L’Assemblea può essere convocata, inoltre, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o quando Il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria nei casi di decida per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 16 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea generale dei soci:

  1. Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. Approva il bilancio;
  4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. Delibera sulle modificazioni dello statuto;
  6. Delibera sull’assunzione dei regolamenti interni;
  7. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  8. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 17 – Validità Assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i canali e/o i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché il Segretario ed il Presidente siano presenti nello stesso luogo sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’ARTICOLO 25. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea (ordinaria o straordinaria) sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di elementi almeno pari a 3, scelte fra i soci. Al suo interno viene eletto:

– il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

– il VicePresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

– il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del VicePresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, VicePresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articoli seguenti dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

ARTICOLO 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono demandate le seguenti attività:

  • Eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • Predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • All’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
  • Deliberare circa l’ammissione dei/lle soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  • Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci;
  • Sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
  • Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali e le le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

ARTICOLO 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare sugli argomenti di cui al punto che precede oppure straordinariamente quando ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza de Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e dovrà convocare l’assemblea per l’elezione di un nuovo consigliere entro 20 (venti) giorni.

È facoltà di ogni Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 21 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Ha la rappresentanza legale dell’associazione. Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 22 – Organo di controllo

  1. I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
  2. II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’art. 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

  1. IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  2. V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 29, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 23 – Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’ART. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 24 – Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ARTICOLO 25 – Norme di Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (da quando lo stesso sarà operativo), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 26 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.

 ARTICOLO 27 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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ATTO COSTITUITIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L ‘anno 2020 il mese di Marzo il giorno 01/03/2020 in località Montesilvano in via Cavallotti 14, sono presenti i seguenti signori:

  • ALEX SICHETTI nato a Atri (TE) il 23.11.1995, residente a Collecorvino in via Pescara 8 codice fiscale SCHLXA95S23A488U
  • LORIS SICHETTI nato a Atri (TE) il 20.06.1990, residente Collecorvino (PE) in via Pescara n. 8 codice fiscale SCCLRS90H20A488D
  • TIZIANA VIGNOLA nata a Todi (PG) il 12.07.1962, residente a Narni (TR) in Strada Fiaiola n. 40/A codice fiscale VGNTZN62L52L188E
  • SANDRO LISTANTI nato a Terni (TR) il 08.12.1959, residente a Narni (TR) in Strada Fiaiola n. 40/A codice fiscale LSTSDR59T08L117G
  • MARIA VITTORIA PIERALISI nata a Roma (RM) il 16.02.1969, residente a Fiano Romano (RM) in via Viale Cortina d’Ampezzo 204 codice fiscale PRLMVT69B66H501A
  • RENZA BELLINI nata a Bologna (BO) il 14.10.1958, residente a Monte San Pietro (BO) in via Guarino Venturi n. 2 codice fiscale BLLRNZ58R54A944Y
  • SARA OUARCHI nata in Marocco (EE) il 15.12.1988, residente a Collecorvino in Via Pescara 1 codice fiscale RCHSRA88T55Z330S

 

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1   

E’ costituito fra i soci presenti, ai sensi della L.383/2000 e succ. modif. e integr. e del D.Lgs. 17/2017 succ. modif. e integr. (Codice del Terzo Settore o CTS), l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Associazione Del Punto Zero Associazione di Promozione Sociale” potendo usare l’acronimo “APS” in luogo delle parole “Associazione di Promozione Sociale”

ARTICOLO 2   

L’ APS ha sede legale in Via Cavallotti 14, Montesilvano 65015 (Pe)

ARTICOLO 3

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 4

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa, di cui alla lettera d) dell’art. 5 del CTS.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell’art. 5 del CTS;

Organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell’art. 5 del CTS);

Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’ art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) dell’art. 5 del CTS;

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) dell’art. 5 del CTS;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

ARTICOLO 5   

L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ARTICOLO 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, l’Organo di amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Sig. LORIS SICHETTI

Vice Presidente: Sig. ALEX SICHETTI

Segretario/tesoriere: Sig. OUARCHI SARA

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

È parte integrante del presente atto lo statuto di seguito esposto, composto da 27 articoli.

 

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Associazione Del Punto Zero Associazione di Promozione Socialeassume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha sede legale in Via Cavallotti 14 nel Comune di Montesilvano (PE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ARTICOLO 2 – D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS)

L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 3 – Finalità e attività

L’Associazione ha lo scopo di convogliare le conoscenze dell’uomo in un unico posto, promuovere l’unione e le sinergie fra le persone al fine di aumentare la consapevolezza sulla propria natura, offrendo prevalentemente a soci, familiari e conviventi ogni strumento materiale o immateriale, formativi e non per raggiungere libertà e consapevolezza del proprio io. Il focus delle attività proposte è la conoscenza di noi stessi e di tutto l’Universo, nella consapevolezza che il pensiero del cuore è la fonte di tutto, con l’intento di comprendere sempre di più chi siamo grazie al lavoro personale e di gruppo, contribuendo attivamente al cambiamento mondiale in atto.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa, di cui alla lettera d) dell’art. 5 del CTS.
  2. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell’art. 5 del CTS;
  3. Organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell’art. 5 del CTS);
  4. Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’ art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) dell’art. 5 del CTS;
  5. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) dell’art. 5 del CTS;

Nell’ambito delle predette attività l’Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

  • Corsi e altri percorsi formativi a favore di appassionati ed operatori olistico e di tutte le persone interessate ad una cultura alternativa in tema di crescita personale, sviluppo propri talenti, studio dell’energia e fisica quantistica, sviluppo dei poteri umani (telepatia, chiaroveggenza, intuizione, sviluppo memoria ecc.), tecniche di autopromozione, linguaggio dell’ inconscio (sogni lucidi, Obe, Test kinesiologici, origine conflitti, comunicazione verbale analogica , autoipnosi, guarigione spirituale, grafologia, genealogia), rimedi omeopatici, yoga integrato e di Mudra, Hoponopon, Coaching, alimentazione alternativa (pranica, cibi elettrici), numerologia e simboli, tecnica di costruzione dei dispositivi psicotronici, meditazione, mindfunless, chakra, cromoterapia, elettroterapia, astrologia evolutiva, cristalloterapia, scienza delle intenzioni, radionica, radioestesia, anatomia sottile e cabala nella medicina spirituale, tecniche di guarigione con microorganismi.
  • Percorsi collettivi ed individuali di ricerca e sviluppo di software e tecnologie che si basano sull’ energia “Orgonica“, finalizzate all’autosufficienza energetica, anche mediante lo studio dell’elettricità e sue derivazioni.
  • Approfondimenti, convegni, manifestazioni, tavole rotonde finalizzate alla promozione e diffusione dei temi trattati dall’Associazione, della pace, della libertà individuale e dei popoli, anche mediante messaggi e/o iniziative social/web, pubblicazioni, gratuite o a pagamento, a favore degli associati, la creazione di una rete di centri di affiliazione e/o sedi secondarie, l’organizzazione viaggi di gruppo divulgativi.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

ARTICOLO 4 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo a cura del Consiglio Direttivo, un Bilancio di esercizio annuale ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ARTICOLO 5 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

  • Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • Eccedenze degli esercizi annuali;
  • Erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
  • Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci;
  • Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • Proventi da Convenzioni con PA
  • Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  • Contributi pubblici e privati, fondi europei;
  • Erogazioni liberali;
  • Raccolte fondi;

Il Consiglio Direttivo può istituire l’obbligo di un fondo di riserva il cui utilizzo sarà vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. In questo caso il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’ARTICOLO 3.

ARTICOLO 6 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ARTICOLO 7 – Bilancio annuale

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora ne ricorra l’obbligo, il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 9 – Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – I soci

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore.

E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al/la nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale CSEN APS e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.  Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ARTICOLO 11 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

a)      Frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

b)      Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;

c)      Discutere e approvare i rendiconti;

d)      Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;

e)      Approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti;

f)       Voto in Assemblea. Tale diritto spetta ai soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

I soci dell’Associazione hanno il dovere di:

  1. Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
  2. Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;
  3. Mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  4. Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione, se istituiti, oppure all’Assemblea dei soci;
  5. Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale di cui alla lettera h) rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 12 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

  1. Decesso;
  2. Scioglimento dell’Associazione;
  3. Mancato pagamento della quota associativa annuale;
  4. Dimissioni o recesso, mediante istanza da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
  5. Rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
  6. Espulsione o radiazione.

In merito alla lettera f) del presente articolo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, I motivi a base del provvedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

  • Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 13 – (Qualità di volontario)

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento quando adottato dall’Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, dalla data di piena operatività della Riforma del Terzo Settore. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 14 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di Controllo
  • Revisore Legale

ARTICOLO 15 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Le assemblee Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio a mezzo telefono o social network, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L’Assemblea può essere convocata, inoltre, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o quando Il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria nei casi di decida per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 16 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea generale dei soci:

  1. Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. Approva il bilancio;
  4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. Delibera sulle modificazioni dello statuto;
  6. Delibera sull’assunzione dei regolamenti interni;
  7. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  8. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 17 – Validità Assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i canali e/o i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché il Segretario ed il Presidente siano presenti nello stesso luogo sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’ARTICOLO 25. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea (ordinaria o straordinaria) sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di elementi almeno pari a 3, scelte fra i soci. Al suo interno viene eletto:

– il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

– il VicePresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

– il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del VicePresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, VicePresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articoli seguenti dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

ARTICOLO 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono demandate le seguenti attività:

  • Eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • Predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • All’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
  • Deliberare circa l’ammissione dei/lle soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  • Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci;
  • Sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
  • Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali e le le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

ARTICOLO 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare sugli argomenti di cui al punto che precede oppure straordinariamente quando ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza de Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e dovrà convocare l’assemblea per l’elezione di un nuovo consigliere entro 20 (venti) giorni.

È facoltà di ogni Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 21 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Ha la rappresentanza legale dell’associazione. Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 22 – Organo di controllo

  1. I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
  2. II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’art. 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

  1. IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  2. V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 29, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 23 – Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’ART. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 24 – Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ARTICOLO 25 – Norme di Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (da quando lo stesso sarà operativo), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 26 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.

 ARTICOLO 27 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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